TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
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Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
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Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
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1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.
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Identico.
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Art. 3.
(Copertura finanziaria).
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1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C, allegata alla legge 27 febbraio 2006, n. 296.
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