TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
Art. 2.
(Ordine di esecuzione).
      1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della Convenzione stessa.       Identico.
 
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
        1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come rideterminate dalla Tabella C, allegata alla legge 27 febbraio 2006, n. 296.